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Ufficio Stato Civile, Apostille e legalizzazione

LEGALIZZAZIONE ED "APOSTILLE" DI ATTI PUBBLICI E PRIVATI DA AUTENTICARE PER
L'ESTERO
                                                                 APOSTILLE

La Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 ha disposto l'abolizione della legalizzazione degli atti
pubblici stranieri, disponendo che la stessa possa essere sostituita dalla cosiddetta “apostille”.
Si tratta di un’annotazione attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità
rilasciante, che deve essere apposta sull'originale dell’atto.
L' “apostille”, pertanto, sostituisce la legalizzazione presso le ambasciate o consolati. Ne
discende, a titolo esemplificativo, che se si ha bisogno di far valere in un Paese che ha aderito
alla suddetta Convenzione un atto notorio, non si avrà bisogno di recarsi presso l'ambasciata per
chiedere la legalizzazione, ma ci si potrà recare presso la Procura competente per territorio, per
ottenere l'annotazione della cosiddetta “apostille” sul documento. L’atto così “apostillato” potrà
essere fatto valere, anche se redatto in italiano ed a tale scopo sarà sufficiente una normale
traduzione.
Lista Paesi Convenzione Aja
Ogni Procura della Repubblica è competente per gli atti giudiziari e notarili, firmati dai Notai,
dal personale dell’amministrazione giudiziaria, dagli Ufficiali giudiziari, facenti parte del
circondario del Tribunale dove prestano il servizio
Per gli atti e documenti rilasciati da ente pubblico, Comune, ufficio scolastico provinciale
territoriale, azienda ospedaliera, azienda sanitaria locale, camera di commercio, agenzia delle
entrate, motorizzazione civile o rappresentanza diplomatica/consolare presente in Italia é
competente la Prefettura di Avellino.
LEGALIZZAZIONE
Per far valere gli atti nei Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja, occorrono sia la
legalizzazione degli stessi da parte della Procura che il visto da parte dell’Ambasciata o Consolato
dello Stato straniero in Italia.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti
Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria,
Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia,
Liechtenstein, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia,
Spagna, Ucraina, Estonia, Moldavia, Romania.
ASSEVERAZIONE
Al fine di far valere in Italia atti in lingua straniera (legalizzati), è necessario che siano tradotti
da un interprete/traduttore. Tale traduzione deve essere asseverata presso il Tribunale. A
conclusione di tale procedura è necessario recarsi presso la Procura, al fine di legalizzare
l’asseverazione della traduzione.
L’asseverazione (giuramento) della traduzione è un’attestazione ufficiale da parte del traduttore
circa la corrispondenza tra il testo tradotto e il testo originale, al fine di far acquisire carattere
di ufficialità al documento.

                   
 Ufficio Stato Civile

 Responsabile

 Funzionario Patrizia Savignano

 Componenti

 Op. Giudiziario Ada D'Argenio

 Dove si trova

 Procura della Repubblica di Avellino, Piano 2° stanza

 nr. 8

 Orario di apertura

 Lun – Ven 10:00 – 13:00 

 Tel.

 0825/797333

 Email

 pec: [email protected]